GNOSIS
Rivista italiana
diintelligence
Agenzia Informazioni
e Sicurezza Interna
» ABBONAMENTI

» CONTATTI

» DIREZIONE

» AISI





» INDICE AUTORI

Italiano Tutte le lingue Cerca i titoli o i testi con
Per Aspera Ad Veritatem n.7
Repubblica di Ungheria - Legge 1995, n. 125 sui Servizi di sicurezza nazionale




Il Parlamento, nell'intento di garantire la sovranità e tutelare l'ordine costituzionale della Repubblica di Ungheria, emana la seguente legge sul funzionamento costituzionale dei servizi di sicurezza nazionale:


Organizzazione ed ordinamento dei Servizi di sicurezza nazionale



Art. 1
Servizi di sicurezza nazionale della Repubblica di Ungheria
a) Ufficio per le Informazioni
b) Ufficio per la Sicurezza Nazionale
c) Ufficio Militare per le Informazioni
d) Ufficio Militare per la sicurezza
e) Servizio Tecnico per la Sicurezza Nazionale
(da ora in poi assieme: servizi per la sicurezza nazionale)


Art. 2
L'Ufficio per le Informazioni, l'Ufficio per la Sicurezza Nazionale ed il Servizio Tecnico per la Sicurezza Nazionale (da ora in poi assieme: Servizi civili per la sicurezza nazionale), l'Ufficio Militare per le Informazioni, l'Ufficio Militare per la Sicurezza (da ora in poi assieme: Servizi militari per la sicurezza nazionale) sono organi inseriti in bilancio sotto la direzione del Governo con competenza nazionale e con gestione economica indipendente.
Per assolvere i loro compiti i Servizi per la sicurezza nazionale, a norma delle direttive governative, possono istituire organi locali, territoriali.


Art. 3
I compiti dei servizi per la sicurezza nazionale
Il compito demandato ai Servizi per la sicurezza nazionale è tutelare gli interessi e la sicurezza nazionale della Repubblica di Ungheria, assolvendo agli incarichi definiti dalla presente legge attraverso la raccolta aperta e riservata di informazioni, e, tramite questa attività, contribuire alla difesa della sovranità e dell'ordine costituzionale del Paese.



Art. 4
L'Ufficio per le Informazioni:
a) fornisce, analizza, valuta e trasmette le informazioni utili alle decisioni governative riguardanti l'estero, nonché quelle dl provenienza estera utilizzabili nell'interesse della sicurezza nazionale; inoltre svolge attività finalizzata a tutelare gli interessi della Repubblica di Ungheria.
b) individua le intenzioni e le attività dei servizi segreti esteri che violano o mettono in pericolo la sovranità, gli interessi politici, economici o altri interessi rilevanti per la Repubblica di Ungheria;
c) fornisce informazioni concernenti la criminalità organizzata estera che costituisce una minaccia per la sicurezza nazionale, con particolare riguardo alle organizzazioni terroristiche, al traffico illegale di stupefacenti e di armi, alle armi di distruzione di massa e ai componenti di esse nonché ai materiali - e alle merci necessarie alla loro produzione;
d) analizza le intenzioni e le attività dei Paesi esteri che mirano a mettere in pericolo la sicurezza economica e la situazione finanziaria del paese;
e) collabora alla scoperta e alla prevenzione del traffico illegale dei prodotti e delle tecnologie sottoposti al controllo internazionale ("dual use");
f) adempie alla tutela della sicurezza di enti e di stabilimenti ungheresi all'estero di rilevante importanza per l'attività governativa;
g) adempie ai compiti di tutela e di controllo della sicurezza delle persone che rientrano nella propria sfera di competenza.
h) dirige, approva e sovrintende allo svolgimento professionale dell'attività crittografica nazionale; inoltre compone le chiavi cifrate.


Art. 5
L'Ufficio per la Sicurezza Nazionale:
a) individua e previene qualsiasi attività di servizi segreti esteri che violano o mettono in pericolo la sovranità, gli interessi politici, economici e di sicurezza o altri interessi rilevanti per la Repubblica d'Ungheria;
b) individua e previene qualsiasi attività che miri a sovvertire o a destabilizzare, con mezzi illegali, l'ordine costituzionale della Repubblica d'Ungheria;
c) individua e previene tentativi di potenze straniere, organizzazioni o persone intenzionate a commettere azioni terroristiche;
d) individua e previene qualsiasi minaccia alla sicurezza economica, scientifica, tecnica e finanziaria della Repubblica di Ungheria, nonché il commercio illegale di stupefacenti ed armi;
e) adempie alla difesa e alla sicurezza degli organi (enti) e degli stabilimenti di rilevante importanza per lo Stato e l'attività governativa;
f) adempie ai compiti di difesa, nonché al controllo della sicurezza delle persone che rientrano nella propria sfera di competenza;
g) esercita il controllo su coloro che hanno presentato richiesta per il riconoscimento dello status di immigrante, di rifugiato e per la cittadinanza ungherese, nonché - in connessione con la difesa della sovranità statale e dell'ordine costituzionale - esercita il controllo delle persone che hanno presentato la richiesta del visto d'ingresso e svolge i compiti connessi;
h) individua i reati contro lo Stato, i reati contro l'umanità, inoltre, nell'ambito delle proprie competenze, la fuga e la latitanza all'estero nonché l'ammutinamento e lo stato di pericolo della capacità operativa;
i) individua i reati rivolti contro gruppi di nazionalità, etnie, religioni nonché le azioni terroristiche che siano state denunciate all'Ufficio per la Sicurezza Nazionale;
j) raccoglie informazioni con particolare riguardo ai seguenti reati: violazione del segreto di stato, turbativa dell'ordine pubblico, violazione di impegni giuridici internazionali, dirottamento di velivoli, sedizione e allarmismo;
k) collabora alla scoperta, alla prevenzione e al contrasto del traffico illegale dei prodotti e delle tecnologie sotto il controllo internazionale "dual use" e provvede al controllo del loro traffico legale;
l) collabora all'individuazione, alla prevenzione, e al contrasto del traffico illegale dei mezzi e delle attrezzature militari nonché al controllo del loro traffico legale.

Art.6.
L'Ufficio Militare per le Informazioni:
a) raccoglie, valuta e trasmette le informazioni utili alle decisioni governative, nonché quelle di politica militare e industriale relative all'estero e di provenienza estera connesse alla componente militare della politica di sicurezza;
b) osserva e studia eventuali progetti offensivi diretti contro la Repubblica di Ungheria;
c) osserva e studia le intenzioni ed attività ostili dei servizi segreti militari esteri, che ledono o mettono in pericolo la sovranità o gli interessi militari della Repubblica di Ungheria;
d) raccoglie informazioni sul commercio illegale delle armi che minacciano la sicurezza nazionale, nonché sulle organizzazioni terroristiche che minacciano la sicurezza delle forze armate;
e) collabora alla scoperta ed alla prevenzione del traffico illegale dei prodotti e tecnologie sotto controllo internazionale "dual use";
f) assicura le informazioni necessarie al lavoro di progettazione strategico-operativa dello Stato Maggiore delle Forze Armate;
g) é responsabile della tutela e della sicurezza degli organi e stabilimenti (enti) militari ungheresi all'estero di rilevante importanza per l'attività governativa;
h) assolve ai compiti di tutela della sicurezza e di controllo delle persone che rientrano nella propria sfera di competenza.

Art. 7
L'Ufficio Militare per la Sicurezza:
a) individua e previene qualsiasi intenzione ed attività ostili dei servizi segreti esteri dirette contro il Ministero per la Difesa e le Forze Armate Ungheresi;
b) individua e previene, nel settore di sua competenza, le minacce dirette a sovvertire o alterare, con mezzi illegali, l'ordine costituzionale della Repubblica di Ungheria;
c) individua e previene i tentativi di potenze straniere, organizzazioni o persone volti a commettere azioni terroristiche contro le strutture del Ministero della Difesa e delle Forze Armate Ungheresi;
d) raccoglie informazioni sulla criminalità organizzata che costituisce una minaccia per il Ministero della Difesa e per le Forze Armate Ungheresi, con particolare riguardo al traffico illegale di stupefacenti ed armi;
e) collabora alla scoperta, alla prevenzione e al contrasto del traffico illegale di prodotti e tecnologie sotto controllo internazionale nonché al controllo del loro traffico legale;
f) collabora alla scoperta, prevenzione e contrasto del traffico illegale di mezzi e attrezzature tecniche militari nonché al controllo del loro traffico legale;
g) é responsabile della tutela e della sicurezza dei centri di comando sia governativi che militari che rientrano nella propria sfera di competenza;
h) adempie ai compiti della tutela, della sicurezza e del controllo delle persone che rientrano nella propria sfera di competenza;
i) nell'ambito di competenza persegue i reati contro lo Stato e l'umanità, la latitanza all'estero, l'ammutinamento e la messa in stato di pericolo della capacità operativa;
j) nell'ambito di competenza persegue i reati rivolti contro gruppi di nazionalità, etnie o religioni e le azioni terroristiche;
k) nell'ambito di competenza raccoglie informazioni concernenti i seguenti reati: la violazione del segreto di Stato, la turbativa dell'ordine pubblico, la violazione degli impegni giuridici internazionali, il dirottamento di velivolo, la sedizione, l'allarmismo, la minaccia di pericolo pubblico, il mancato rispetto di impegni commerciali su prodotti e tecnologie sotto controllo internazionale "dual use" persegue, inoltre, tutte le attività che minacciano lo svolgimento istituzionale del Ministero della Difesa e delle Forze Armate Ungheresi;
i) è responsabile della tutela della sicurezza nazionale in relazione alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione nonché al commercio di materiali industriali militari prodotti presso il Ministero della Difesa e delle Forze Armate Ungheresi.


Art. 8
Il Servizio Tecnico per la Sicurezza Nazionale:
a) fornisce prestazioni tecniche all'attività di raccolta segreta di informazioni per organizzazioni autorizzate dalla presente legge, attraverso mezzi e sistemi speciali, entro i limiti delle norme vigenti, previa richiesta presentata per iscritto dalle suddette organizzazioni;
b) fornisce strumenti e materiali tecnici necessari all'attività di raccolta segreta di informazioni da parte delle organizzazioni autorizzate dalla presente legge, in base alle rispettive esigenze;
c) stabilisce uno speciale collegamento di telecomunicazioni per utenti indicati dal Governo;
d) sovrintende alla tutela professionale dei documenti;
e) svolge attività di perizia e consulenza tecnica.
Il Servizio Tecnico per la Sicurezza Nazionale, che non può svolgere attività informativa diretta per il Governo, é un'organizzazione che fornisce prestazioni di propria iniziativa esclusivamente allo scopo di assolvere i compiti specificamente definiti, con prestazioni gratuite.
L'ordine della collaborazione tra le organizzazioni autorizzate alla raccolta di informazioni segrete ed il Servizio Tecnico per la Sicurezza Nazionale viene stabilito dal Governo.

Art.9
I servizi di sicurezza nazionale:
a) svolgono attività di esperimento, di ricerca e di sviluppo riguardanti gli strumenti tecnici necessari all'adempimento del loro compiti, inoltre provvedono all'istruzione professionale necessaria l'applicazione di tali mezzi;
b) assolvono ai compiti istituzionali previsti dall'apposita legge concernente lo stato di emergenza e lo stato di necessità;
c) in conformità a quanto stabilito dalla presente legge, adempiono ai compiti demandati dal Governo, dal Ministro che dirige i Servizi per la sicurezza nazionale civile e dal Ministro per la Difesa;
d) assolvono compiti relativi al controllo della sicurezza interna e alla prevenzione dei reati;
e) provvedono all'addestramento speciale del personale del carriera di carriera e dei dipendenti pubblici.

Art. 10
Direzione ed amministrazione dei servizi di sicurezza nazionale
Il Governo, attraverso la collaborazione del Ministro competente, dirige i Servizi Civili per la Sicurezza Nazionale e, attraverso la collaborazione del Ministro per la Difesa, dirige i Servizi Militari per la Sicurezza Nazionale.
Il Ministro preposto alla direzione dei Servizi Civili per la Sicurezza Nazionale non può svolgere contemporaneamente l'attività di Ministro degli Affari Interni, della Difesa e di Grazia e Giustizia.

Art.11
Il Ministro:
a) elabora proposte normative su orientamenti governativi connessi al funzionamento, ai compiti e alle sfere di attività dei servizi di sicurezza nazionale, nonché partecipa al relativo lavoro preparatorio;
b) provvede all'esecuzione dei compiti di sicurezza nazionale necessarie a tutelare gli interessi della Repubblica di Ungheria;
c) definisce, tramite decreti ed altri mezzi giuridici dell'amministrazione governativa, il funzionamento e l'attività dei servizi di sicurezza nazionale;
d) intrattiene rapporti per promuovere la cooperazione internazionale dei servizi di sicurezza nazionale.
Il Ministro, quale responsabile dei Servizi di intelligence:
a) definisce i compiti e impartisce disposizioni per i Servizi di sicurezza nazionale circa l'esecuzione dei compiti previsti per questi da leggi, da decreti o da altre decisioni del Governo;
b) definisce per iscritto semestralmente i compiti programmatici per i Direttori generali dei Servizi, impartisce disposizioni per iscritto relative all'adempimento delle funzioni derivanti dalle esigenze di informazioni pervenute dai membri del Governo;
c) su proposta dei Direttori generali, approva l'ordinamento, l'organizzazione e il funzionamento dei Servizi di sicurezza nazionale nonché l'organico del personale;
d) presenta le proposte per il bilancio dei Servizi di sicurezza nazionale;
e) assolve agli obblighi ed esercita i diritti prescritti da norme giuridiche riguardanti il bilancio dei Servizi di sicurezza nazionale, spettanti al dirigente dell'organismo responsabile del capitolo, nonché al dirigente responsabile della sovrintendenza al bilancio, ossia quelli relativi alla programmazione e alla modifica degli stanziamenti, al reperimento e trasmissione delle informazioni, e al controllo;
f) esercita il controllo di opportunità e di merito sulle spese dei Servizi di sicurezza nazionale;
g) svolge attività di controllo sul funzionamento dei Servizi di sicurezza nazionale circa l'espletamento dei compiti istituzionali;
h) su proposta dei Direttori generali, approva i regolamenti interni relativi alle procedure e alla raccolta delle informazioni;
i) su proposta dei Direttori generali, approva le proposte riguardanti le relazioni internazionali dei Servizi di sicurezza nazionale;
j) presenta proposte al Primo Ministro per la nomina e la revoca dei Direttori generali;
k) esercita i diritti di datore di lavoro sui Direttori generali tranne la loro nomina e revoca, nomina revoca i loro vice, esercita su di loro i diritti di datore di lavoro;
l) presenta proposte al Presidente della Repubblica per la promozione dei Generali;
m) su proposta dei direttori generali, promuove i Colonnelli;
n) approva la nomina e la revoca dei funzionari aventi grado di Generale;
o) provvede ai controlli interni concernenti i Direttori generali ed i loro Vice al fine della sicurezza istituzionale e della prevenzione dei reati;
p) esercita i diritti speciali stabiliti da leggi, da decreti e da disposizioni in materia del Governo;
Il Ministro non può distogliere dai Direttori generali casi che rientrano nelle loro sfere di competenza e non può ostacolare lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza.
Il Ministro può dare istruzioni specifiche ai Servizi di sicurezza nazionale tramite i Direttori generali; non può dare istruzioni, invece, riguardanti il contenuto delle decisioni da adottare da parte dei Servizi di sicurezza nazionale, laddove questi agiscano nell'ambito delle rispettive competenze.
Il Ministro esamina le controversie concernenti attività dei Servizi di sicurezza nazionale, comunica il risultato degli accertamenti esperiti ed i provvedimenti adottati entro 30 giorni. Tale termine può essere prorogato di 30 giorni per una sola volta.
Il Ministro responsabile della direzione dei Servizi di sicurezza nazionale civili indirizza e valuta le informazioni provenienti dagli organismi statali e riguardanti la sicurezza nazionale del Paese, finalizzate a contribuire all'adozione delle decisioni governative.

Art.12
La direzione dei Servizi di sicurezza nazionale è affidata ai Direttori generali, la cui nomina e revoca spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro.
La proposta riguardante il Direttore generale del Servizio Tecnico di Sicurezza viene presentata dal Ministro che dirige i Servizi civili di sicurezza nazionale, di concerto con il Ministro della Difesa e con il Ministro dell'Interno.

Art.13
I Direttori generali, secondo quanto disposto dalla presente legge, dalle norme vigenti e da altri mezzi giuridici dell'amministrazione statale, provvedono alla gestione dei Servizi di sicurezza nazionale con responsabilità indipendente.
Il Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate ungheresi può esigere direttamente dal Direttore dell'Ufficio per le Informazioni Militari che siano fornite le informazioni necessarie al conseguimento dei compiti definiti dalla legge sulla difesa nazionale. Il suddetto Direttore è tenuto ad adempiere immediatamente a tale esigenza sebbene non sussista un rapporto gerarchico.
Il Direttore Generale:
a) è responsabile del funzionamento legale, della competenza professionale, dell'attuazione dei fini ai quali è preposto il Servizio di sicurezza nazionale,
b) é autorizzato a dare disposizioni al Servizio che dirige, che é sotto la sua direzione,
c) é responsabile della gestione economica autonoma del Servizio di sicurezza nazionale, dell'adempimento dell'obbligo di contabilità e di rendiconto;
d) con l'approvazione del Ministro, definisce le regole interne relative alla procedura di raccolta delle informazioni;
e) definisce le regole interne relative alle procedure di trattamento dei dati;
f) provvede a predisporre il regolamento di organizzazione e di funzionamento nonché le altre norme interne di coordinazione e di attuazione;
g) presenta al Ministro la proposta relativa alla nomina e alla revoca del vice direttore generale e alle nomine al grado di Generale e Colonnello,
h) approva le nomine e le revoche dei funzionari inquadrati con grado di Generale;
i) fornisce al Governo, tramite il Ministro, rapporti relativi all'attività del Servizio qualora sia necessario, e almeno una volta all'anno.

Art. 14
Controllo parlamentare dei servizi di sicurezza nazionale
L'Assemblea Nazionale esercita il controllo parlamentare sui Servizi di sicurezza nazionale con la collaborazione del Comitato di Sicurezza Nazionale. Il Comitato può essere presieduto esclusivamente da un deputato :dell'opposizione.
Il Comitato viene informato regolarmente, e almeno due volte all'anno, dal Ministro sull'attività generale svolta dai Servizi di sicurezza nazionale.
Il Governo, tramite il Ministro, informa il Comitato sulle proprie decisioni concernenti i Servizi di sicurezza nazionale.
Nel corso dell'esercizio del controllo parlamentare il Comitato:
a) può richiedere informazioni al Ministro nonché ai Direttori generali previo avviso del Ministro, sulla situazione della sicurezza nazionale del Paese, sul funzionamento e sull'attività dei Servizi di sicurezza nazionale;
b) può richiedere informazioni al Ministro di Grazia e Giustizia, al Ministro che dirige i Servizi civili di sicurezza nazionale, al Ministro della Difesa e ai Direttori generali;
c) esamina le controversie che fanno riferimento ad attività contrarie alla legge sui Servizi di sicurezza nazionale;
d) se ritiene il funzionamento di un Servizio di sicurezza nazionale non conforme alle norme vigenti o non adempie ai compiti istituzionali, può invitare il Ministro a svolgere un'inchiesta, del cui esito é tenuto ad informare il Comitato;
e) se ritiene il funzionamento di un Servizio di sicurezza nazionale non conforme alle norme vigenti, può svolgere un esame per l'accertamento dei fatti, nel corso del quale può prendere visione delle pratiche riguardanti le vicende risultanti nei registri dei Servizi di sicurezza nazionale e può ascoltare i funzionari dei Servizi di sicurezza nazionale;
f) se in qualche modo osserva che il funzionamento di un Servizio di sicurezza nazionale non è conforme alle norme vigenti o non persegue i fini istituzionali può richiedere al Ministro di adottare i provvedimenti ritenuti necessari. Il Ministro ne informa il Comitato;
g) esprime un parere sul prospetto del bilancio dei Servizi di sicurezza nazionale, alle voci concernenti la raccolta segreta di dati nell'ambito del bilancio delle altre organizzazioni autorizzate a tale attività, nonché sua bozza del progetto dettagliato relativo all'attuazione della legge di bilancio annuale. Nel corso della discussione parlamentare sulle proposte di legge, presenta proposte al Parlamento sulle misure da adottare.
Precedentemente alla loro nomina, ascolta le persone candidate alla carica di Direttore generale, esprimendosi sulla loro idoneità.
Il Comitato, se rientra nella sua competenza, può convocare in audizione i funzionari dei Servizi di sicurezza nazionale informandone contestualmente il direttore generale competente.

Art. 15
Il Comitato riceve dai Servizi di sicurezza nazionale rapporti in materia di sicurezza nazionale contenenti valutazione di carattere generale.
Il Comitato ha diritto di prendere visione dei rapporti dei Servizi di sicurezza nazionale che non sono connessi a singoli casi.
Se i Servizi di sicurezza nazionale agiscono per procurare informazioni riguardanti un parlamentare o un suo parente il Ministro ne informa immediatamente il Comitato. Il parlamentare non può ricevere informazioni sull'attività svolta.


Art. 16
Nel corso del controllo parlamentare svolto dal Comitato, l'obbligo di informazione del Ministro e dei Servizi di sicurezza nazionale non si estende a quelle informazioni, la cui conoscenza, in caso concreto, metterebbe in pericolo un interesse relativo alla sicurezza nazionale e legato alla tutela di un informatore o di una fonte.
Il Comitato può obbligare il Ministro ed il Direttore generale, con il consenso di due terzi del suoi membri, nel corso di un'audizione connessa all'attività illegale dei Sevizi di sicurezza nazionale, a fornire informazioni riguardanti i metodi adoperati nel corso del reperimento di informazioni all'interno del Paese, la cui conoscenza é indispensabile per giudicare l'illegalità del caso. I dati così acquisiti possono essere utilizzati esclusivamente nel corso della procedura che si svolge dinanzi al Comitato.


Art. 17
Il Comitato per la difesa del Parlamento controlla in via continuativa l'adempimento dei compiti da parte dei Servizi di Sicurezza militare.
In tale ambito:
a) il Ministro, almeno una volta all'anno informa il Comitato di difesa sull'attività generale dei Servizi di sicurezza;
b) il Ministro informa il Comitato di difesa sulle ordinanze governative concernenti i Servizi di sicurezza militare;
c) il Comitato di difesa, prima della nomina, ascolta le persone candidate alla carica di Direttore generale ed esprime un parere circa la loro idoneità.
Possono essere eletti membri del Comitato di difesa esclusivamente i parlamentari nei confronti dei quali é stato effettuato il controllo di sicurezza nazionale, secondo la procedura prevista.

Art. 18
Le sedute del Comitato, concernenti le funzioni connesse al predetto controllo, si svolgono a porte chiuse.
I membri del Comitato di sicurezza nazionale e del Comitato di difesa hanno l'obbligo di tutelare il segreto delle informazioni di cui vengono a conoscenza coperte da segreto di Stato o da segreto d'ufficio. Tale obbligo sussiste anche dopo la dimissione dall'incarico di membro del Comitato.
Il Comitato è competente circa le querele o denuncie concernenti il funzionamento legittimo dei Servizi di sicurezza nazionale formulate in modo tale che dalle stesse non si possano trarre conclusioni sull'attività di raccolta segreta di informazioni da parte dei predetti Servizi di sicurezza.


Art. 19
Possono essere eletti membri del Comitato esclusivamente i parlamentari nei cui confronti è stato effettuato il controllo di sicurezza nazionale definito nella presente legge.
Il Presidente del Parlamento, secondo le norme relative al controllo sulle persone candidate a cariche istituzionali, è obbligato ad avviare un controllo di sicurezza nazionale nei confronti dei candidati al Comitato dai Capi dei gruppi parlamentari. Il numero dei candidati nominati dai Capi dei gruppi parlamentari può essere al massimo il doppio dei membri che il gruppo parlamentare ha diritto di proporre.
Il controllo di sicurezza nazionale viene effettuato dall'Ufficio per la Sicurezza Nazionale nei confronti del parlamentare che é stato candidato alla carica di membro del Comitato. Qualora emergessero controindicazioni, il Direttore generale dell'Ufficio per la Sicurezza Nazionale ne informa l'interessato.
Successivamente il Capo del gruppo parlamentare elabora una proposta contenente l'elenco dei candidati proposti dal gruppo parlamentare.
Se nei confronti di un candidato menzionato nella proposta sussiste una controindicazione ed il Comitato non è stato ancora istituito, il Ministro che dirige i Servizi civili per la sicurezza informa il Presidente del Parlamento ed il Capogruppo del gruppo parlamentare interessato della questione.
Se nell'ambito dell'elezione di un nuovo membro di una Commissione già istituita emerge una controindicazione nei confronti del candidato proposto, il Ministro che dirige i Servizi civili per la sicurezza informa Comitato ed il Capo del gruppo parlamentare interessato della questione.
Se il Capogruppo interessato sostiene la designazione anche dopo tale informazione è competente a decidere il Presidente del Parlamento con la maggioranza dei voti.



© AGENZIA INFORMAZIONI E SICUREZZA INTERNA